Ce site utilise des cookies techniques, analytiques et tiers..
En poursuivant votre navigation, vous acceptez l'utilisation de cookies.

Préférences cookies

Assistance aux citoyens à l’étranger

Gli interventi di assistenza che l’Ufficio consolare può effettuare in favore del cittadino italiano che si trovi in stato di difficoltà – e che ne faccia richiesta – non sono facilmente catalogabili. Tuttavia, tra di essi si annoverano:

  • assistenza ai detenuti
  • assistenza economica
  • assistenza indiretta attraverso Enti ed Associazioni Assistenziali
  • assistenza sanitaria
  • assistenza legale
  • assistenza in caso di furto o smarrimento di documenti
  • assistenza nella ricerca di connazionali
  • rimpatrio
  • rimpatrio di salme

In aggiunta, ai sensi delle vigenti disposizioni, l’ufficio consolare può prestare assistenza, per specifici interventi, anche ai cittadini dell’Unione Europea.

ASSISTENZA AI DETENUTI

Nel caso di arresto in un Paese straniero, il cittadino italiano ha diritto a chiedere la protezione consolare, nell’ambito della quale la Rappresentanza diplomatico-consolare può:

  • rendere visita al detenuto;
  • fornire nominativi di legali in loco;
  • curare i contatti con i familiari;
  • assicurare, quando necessario e consentito dalle norme locali, assistenza medica e generi di conforto al detenuto;
  • intervenire per il trasferimento in Italia, qualora il connazionale sia detenuto in Paesi aderenti alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento dei detenuti del 21.3.1983 o con cui siano in vigore accordi bilaterali;
  • intervenire, in particolari casi, per sostenere domande di grazia.

Il Consolato, per contro, non può intervenire in giudizio per conto del connazionale e/o farsi carico delle spese legali

ASSISTENZA  ECONOMICA

L’Ufficio consolare può, compatibilmente con i fondi disponibili iscritti a bilancio, erogare al cittadino italiano residente stabilmente nella propria circoscrizione consolare e che si trovi in situazione di comprovata necessità, un sussidio avente carattere di assoluta eccezionalità.

Al cittadino italiano residente in Italia o in altra circoscrizione consolare, che si trovi ad affrontare difficoltà economiche impreviste e che non possa avvalersi dell’aiuto di familiari o terze persone (per esempio attraverso società abilitate al trasferimento di contanti), può essere concesso un prestito, che l’interessato si  impegna a restituire all’Erario.

ASSISTENZA INDIRETTA ATTRAVERSO ENTI O ASSOCIAZIONI ASSISTENZIALI

Considerato che le necessità dei connazionali in stato di bisogno possono variare enormemente nelle diverse aree geografiche e fra Paese e Paese della stessa area, allo stesso modo sono suscettibili di variazione anche le forme degli interventi assistenziali.
In particolare, lì dove più acute sono le situazioni di indigenza l’obiettivo è operare – pur nei limiti delle risorse messe a disposizione sotto forma di contributo statale – affinché gli enti e le associazioni assistenziali dislocati sul territorio della circoscrizione possano agire, attraverso iniziative complementari agli interventi delle Rappresentanze, come un embrione di “rete” assistenziale, diretto soprattutto a sostenere i connazionali in grave stato di necessità  tramite:

  • l’erogazione di sussidi per sussistenza;
  • la distribuzione di pasti, di generi di prima necessità o di medicinali;
  • l’assistenza sanitaria, sociale o legale in forma gratuita o semi-gratuita, anche attraverso il pagamento di servizi prestati da enti gestori di ospedali, case di cura, case di riposo per anziani o comunità terapeutiche.

ASSISTENZA SANITARIA

I cittadini italiani che per motivi di lavoro si recano nei Paesi al di fuori dell’U.E. e in cui non vigono accordi bilaterali in materia di assistenza sanitaria, usufruiscono dell’assistenza sanitaria in forma indiretta, anticipando le spese di cui dovranno chiedere il rimborso tramite l’Ufficio consolare all’estero.
I cittadini italiani che trasferiscono la residenza in uno Stato con il quale non è in vigore alcuna convenzione con l’Italia perdono il diritto all’assistenza sanitaria a carico del Servizio Sanitario Nazionale e dovranno quindi provvedere autonomamente, secondo le modalità previste dal Paese di destinazione.
Ai sensi del DM 1 febbraio 1996 ai cittadini con lo stato di emigrato ed ai titolari di pensione corrisposta da enti previdenziali italiani, che rientrino temporaneamente in Italia, sono riconosciute, a titolo gratuito, le prestazioni ospedaliere urgenti e per un periodo massimo di 90 giorni per ogni anno solare, qualora gli stessi non abbiano una copertura assicurativa, pubblica o privata, per le suddette prestazioni sanitarie. Per ottenere le prestazioni ospedaliere urgenti va sottoscritta una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui si dichiara, oltre al proprio stato di emigrato, che non si è in possesso di una copertura assicurativa pubblica o privata contro le malattie.
Le cure di altissima specializzazione all’estero sono a carico del Servizio Sanitario Nazionale, in via eccezionale, per prestazioni che non siano ottenibili nel nostro Paese tempestivamente o in forma adeguata. Esse debbono essere preventivamente autorizzate dalla ASL di appartenenza.
Per maggiori informazioni si rimanda al sito web del Ministero della Salute, che ha la competenza in materia.

ASSISTENZA LEGALE
L’assistenza legale può essere prestata attraverso l’indicazione di un legale di fiducia e – in casi di particolare gravità – anche sotto forma di aiuto finanziario a connazionali indigenti.
Tale aiuto da parte dell’ufficio consolare per il pagamento delle spese legali può essere concesso – in caso di comprovata indigenza – sotto forma di:

  • sussidio per i residenti all’estero nella circoscrizione di competenza;
  • prestito con promessa di restituzione per i connazionali in transito.

La Rappresentanza, prima di richiedere l’imputazione di spesa di assistenza legale in favore di connazionali detenuti all’estero, accerterà previamente l’eventuale disponibilità dei familiari in Italia a farsi carico delle relative spese.

ASSISTENZA IN CASO DI FURTO O SMARRIMENTO DOCUMENTI

Qualora il cittadino italiano si trovi in una situazione di emergenza (ad esempio un turista in transito che deve ripartire ed ha smarrito o è stato derubato del proprio passaporto) e non si faccia in tempo ad esperire la necessaria istruttoria per l’emissione di un nuovo passaporto, la Rappresentanza consolare rilascia un documento provvisorio di viaggio (anche chiamato E.T.D. – Emergency Travel Document)

ASSISTENZA NELLA RICERCA DI CONNAZIONALI

Informazioni riguardanti cittadini italiani presenti nella circoscrizione consolare possono essere fornite nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, che impone nella maggior parte dei casi l’assenso della persona cercata.
Gli Uffici consolari effettuano, nei limiti degli strumenti ammessi dalla legislazione locale e di quanto sopra specificato, ricerche per le quali il richiedente abbia dimostrato un interesse legittimo.
Le richieste vanno indirizzate direttamente all’Ufficio consolare competente mediante istanza autografa (in carta semplice) motivata, allegando la copia di un valido documento d’identità del richiedente. In caso di scomparsa, dovrà essere presentata altresì una copia della relativa denuncia resa davanti ai competenti organi di polizia.
Solo nel caso in cui non si conosca l’Ufficio consolare competente, le richieste potranno essere indirizzate all’Ufficio IV° della Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie ai seguenti recapiti: tel. 06-3691.2907 – dgit4@esteri.it.

RIMPATRIO

La Rappresentanza consolare provvede, in collaborazione con gli enti italiani territorialmente competenti (Prefetture, Questure, Comuni, Aziende Sanitarie Locali, Servizi Sociali), al rimpatrio dei cittadini italiani residenti, in stato di indigenza, che versino in gravi condizioni di salute e necessitino di ricovero in Italia, e dei minori italiani in stato di abbandono.

RIENTRO DEFINITIVO IN ITALIA

Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi e che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda dalle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 6 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.
Per i dettagli si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane.

RIMPATRIO DI SALME

Le Rappresentanze consolari forniscono assistenza e consulenza in caso di rimpatrio di salme di cittadini italiani deceduti all’estero.
In questo ambito, provvedono alla richiesta di autorizzazione al Comune italiano per la tumulazione della salma o delle ceneri e al rilascio del passaporto mortuario.
Al fine di ottenere il passaporto mortuario il richiedente dovrà presentarsi, previo appuntamento, presso l’Ufficio consolare e produrre la seguente documentazione:

  • certificato di morte;
  • certificato della competente Autorità sanitaria locale dalla quale risulti che sono state osservate specifiche prescrizioni igieniche di sicurezza;
  • certificato che attesti il decesso in zona esente da malattie infettive e di natura endemica.

Gli Uffici consolari possono agevolare i contatti con le locali agenzie di pompe funebri, ma non possono, salvo casi di comprovata indigenza, assumere oneri finanziari connessi al rimpatrio della salma o alla sepoltura in loco.