L’adozione internazionale è l’adozione di un minore di cittadinanza non italiana, dichiarato adottabile dalle autorità del suo Paese. L’adozione viene perciò fatta davanti alle autorità dello Stato di nazionalità dell’adottando e secondo le leggi nazionali ed internazionali colà vigenti.
Poiché l’articolo 46 del codice della famiglia algerino statuisce che l’adozione (Tabanni) è proibita dalla Charia e dalla legge , non è attualmente possibile adottare un minore di nazionalità algerina.
Per saperne di più: Adozioni Internazionali – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale