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Patente di guida
Per guidare all'estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:
a) Paesi appartenenti all’Unione Europea;
b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida;
c) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocità con l’Italia in materia di conversione di patenti di guida.
1. PAESI APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA
Per maggiori informazioni circa il riconoscimento delle patenti di guida in un Paese UE, si prega di consultare il seguente sito internet:
http://www.esteri.it/MAE/IT/Italiani_nel_Mondo/ServiziConsolari/Autoveicoli_e_Patenti/
2. PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
A. Per circolare temporaneamente nei Paesi con i quali l'Italia ha firmato accordi di reciprocità occorre essere in possesso della patente internazionale (permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validità. La patente o permesso internazionale è un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validità. Scopo della patente internazionale è quello di fornire alle Autorità straniere l'esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare. Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 – ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 - e Vienna 8.11.1968, - ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia è possibile ottenere sia l’uno che l’altro modello di patente.
B. Il connazionale che stabilisce la residenza in un Paese straniero firmatario con l'Italia di un accordo di reciprocità in materia di patenti dovrà richiedere alle locali Autorità la conversione della propria patente italiana in corso di validità. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l'obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall'Italia in materia di patenti prevede che le Autorità del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l'avvenuta conversione alle Autorità diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall'accordo stesso.
Una volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall’art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285/1992). Italia ed Algeria hanno stipulato un accordo sulla conversione delle patenti il cui articolo 2 stabilisce che la patente di guida rilasciata dalla Autorità di una delle Parti Contraenti cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio dell’altra Parte Contraente, trascorso un anno dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell’altra Parte Contraente.
Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) è sufficiente che il connazionale si munisca di traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, il connazionale potrà guidare in Italia con la patente straniera fino ad un anno massimo dalla data di rientro, dopodiché occorrerà richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sarà pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).
NB. L’elenco aggiornato degli Stati con i quali l'Italia ha concluso accordi di reciprocità in materia di conversione di patenti di guida è visionabile tramite il link al sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia - oltre che alle locali Autorità - anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).
3. PAESI NON APPARTENENTI ALL’UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCITÀ CON L’ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.
In questi Paesi non è possibile né riconoscere né convertire la patente italiana di guida.
È pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.
CONFERMA DI VALIDITA' DELLA PATENTE DI GUIDA (RINNOVO PER SCADENZA) IN PAESI EXTRA UE.
Ai sensi della Circolare 107/97 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, i cittadini italiani residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorità diplomatico-consolari italiane la conferma della validità della loro patente italiana purché di categoria A e B, scaduta da non più di tre anni e non rientrante nei casi previsti all’art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneità psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l'accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascerà apposita attestazione di rinnovo, modulo "disponibile nella sezione MODULISTICA".
Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare non è valido per circolare in Italia. Pertanto, una volta riacquisita la residenza o dimora in Italia, il cittadino italiano dovrà confermare nuovamente la patente di guida presso l'Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza.
RADIAZIONE DAL PRA
Per esportare definitivamente un veicolo all’estero bisogna richiedere all’ufficio provinciale dell’ACI – pubblico Registro Automobilistico (PRA) la “cessazione della circolazione per l’esportazione”. Il PRA, a seguito della richiesta, rilascia il certificato di radiazione.
I cittadini italiani già residenti all’estero o che abbiano in corso la procedura per l’iscrizione all’AIRE possono presentare la richiesta tramite l’Ufficio consolare presente nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.
L’obbligo del pagamento della tassa automobilistica si interrompe solo a partire dal periodo impositivo successivo all’avvenuta annotazione al P.R.A. della radiazione del veicolo.
Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito www.aci.it