Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Minori

Per tutela del minore si intende quel potere assimilabile alla potestà genitoriale, a cui è sottoposto il minore di età privo di entrambi i genitori.
Per il minore residente all’estero essa trova fondamento negli art. 33 – 35 del D.Lgs. 71/2011 ed è regolata dagli artt. 343 – 399 del Codice Civile, che il Capo della Rappresentanza consolare – in veste di giudice tutelare – è tenuto ad applicare.

L’esercizio delle funzioni di giudice tutelare può essere di difficile assolvimento qualora il minore italiano sia in possesso di doppia cittadinanza (quella del genitore italiano e quella del Paese in cui risiede).
In caso di doppia cittadinanza, ogni tipo di azione che l’Autorità consolare è chiamata a svolgere potrebbe essere ostacolata in quanto l’ordinamento in vigore nel Paese straniero potrebbe:

  • considerare subordinata la cittadinanza italiana;
  • prevedere l’esercizio in via esclusiva della tutela del minore.

SOTTRAZIONE INTERNAZIONALE DI MINORI

Con l’espressione “sottrazione internazionale di minori” si indica la situazione in cui un minore:

  • viene illecitamente condotto all’estero ad opera di uno dei genitori che non esercita la potestà esclusiva, senza alcuna autorizzazione;
  • non viene ricondotto nel Paese di residenza abituale a seguito di un soggiorno all’estero.

La fattispecie di cui sopra si presenta con frequenza maggiore quando la rottura del nucleo familiare insorge in unioni tra persone di diversa nazionalità, cultura, tradizioni oltre che ordinamento giuridico. Anche la crescente mobilità delle persone e l’aumento delle unioni di fatto incidono sul fenomeno.

Nell’ottica di prevenire la sottrazione di un minore, nei casi di coppie miste è opportuno:

 

  • informarsi sulle disposizioni in materia di affidamento e diritto di visita vigenti nello Stato di appartenenza (o di residenza) dell’altro genitore;
  • far riconoscere, ove possibile, nello Stato di appartenenza (o residenza) dell’altro genitore l’eventuale provvedimento di affidamento del minore in proprio favore ottenuto in Italia (o nel Paese di residenza), ovvero avviare direttamente in quello Stato analoga procedura;
  • se per un qualche motivo il minore deve recarsi all’estero, far sottoscrivere dall’altro genitore un impegno di rientro in Italia alla data stabilita;
  • chiedere al giudice tutelare di vietare l’espatrio del genitore straniero senza il consenso dell’altro, allorché si sia ottenuta la custodia legale del minore e verificare che il divieto risulti iscritto nelle liste di frontiera;
  • verificare che il genitore non affidatario non abbia ottenuto l’iscrizione del figlio sul proprio passaporto senza consenso, allorché l’affidamento sia congiunto, o che non abbia ottenuto un passaporto di altra nazionalità per il minore.

Premesso che la sottrazione e il trattenimento all’estero di minore costituisce ipotesi di reato in base agli artt. 574, 574 bis e 605 del Codice penale, la competenza del Ministero degli Affari Esteri (DGIT – Direzione Generale per gli Italiani all’estero) e delle Rappresentanze diplomatico-consolari in caso di minore italiano illecitamente condotto all’estero è:

a) primaria, se lo Stato in cui il minore è stato condotto non aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o non è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In questo caso il Ministero:

  • individua le linee di azione più idonee per la sua soluzione;
  • fornisce informazioni e assistenza al cittadino italiano;
  • attiva le Rappresentanze diplomatico-consolari al fine di esperire azioni in loco (visita consolare al minore italiano, dialogo con le autorità locali e rappresentazione del caso);

b) di sostegno all’azione del Ministero della Giustizia, se lo Stato in cui il minore è stato condotto aderisce alla Convenzione dell’Aja del 1980 e/o è destinatario del Regolamento (CE) n. 2201/2003. In tale caso la competenza primaria è del Dipartimento Giustizia Minorile del Ministero di Giustizia, in veste di Autorità Centrale italiana, preposta ad investire del caso segnalato la omologa Autorità Centrale straniera.
L’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione, può essere attivata dal cittadino per avviare:

  • la procedura di restituzione del minore;
  • la procedura del diritto di visita al figlio sottratto da parte del genitore non affidatario.

Sia in caso di competenza diretta che sussidiaria, le Rappresentanze diplomatico-consolari in stretto accordo con la DGIT possono:

 

  • sensibilizzare Autorità od organismi locali;
  • seguire l’azione delle Autorità di Polizia per ricercare il minore sottratto;
  • effettuare tentativi di conciliazione tra le parti e provvedere ad effettuare visite consolari al minore conteso;
  • fornire i nominativi di legali localmente noti;
  • presenziare alle udienze in qualità di uditore qualora ritenuto opportuno dal legale di parte, compatibilmente con le leggi e l’ordinamento locali;
  • esercitare i poteri di giudice tutelare nella persona del Console;
  • sostenere l’azione dell’Autorità Centrale, con la quale la DGIT intrattiene una costante collaborazione.

L’Autorità consolare può anche effettuare una visita consolare al minore all’estero, soprattutto nei casi in cui il genitore che ha subito la sottrazione non riesca ad avere contatti con il figlio.
La funzione essenziale della visita consolare, che deve essere comunque accordata dal genitore sottrattore presso cui si trova di fatto il minore od ottenuta tramite la mediazione delle autorità locali, è quella di:

  • verificare le condizioni di vita e di salute del minore italiano, nell’interesse superiore dello stesso;
  • acquisire informazioni sul contesto sociale, ambientale e parentale in cui vive il minore, a seguito del suo sradicamento dalla residenza abituale in Italia, o a seguito del suo ritorno nel Paese di residenza abituale.

Il Ministero degli Esteri, per contro non può:

  • rappresentare il connazionale in giudizio;
  • fornire sostegno economico, salvo il caso in cui l’interessato sia indigente e residente all’estero;
  • agire in violazione delle leggi locali o di norme internazionali;
  • adire la magistratura locale al fine di rendere direttamente esecutivo un provvedimento nazionale.

Nel 2009 è stata costituita una apposita task force interministeriale in materia di sottrazioni internazionali di minori alla quale partecipano rappresentanti dei Ministeri degli Affari Esteri, dell’Interno e della Giustizia. Dal giugno 2011 vi collabora anche il Dipartimento per le Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La task force è un organismo operativo e tecnico che ha l’obiettivo di:

  • rendere più efficaci gli attuali meccanismi di coordinamento e più rapide le misure di intervento;
  • favorire una pronta e unitaria reazione da parte delle competenti istituzioni, ciascuna per gli aspetti di propria competenza, fin dalla prima segnalazione di un caso di sottrazione internazionale di minore;
  • trattare prioritariamente i casi di minori cittadini illecitamente trasferiti dall’abituale residenza italiana in un Paese straniero (purché coinvolgano i tre Dicasteri);
  • attuare, da parte delle istituzioni coinvolte, una unitaria e coordinata attività in vista del raggiungimento dell’obiettivo della task force e nel rispetto delle reciproche competenze.

La task force si riunisce con cadenza mensile presso la Direzione Generale per gli Italiani all’Estero e le Politiche Migratorie del Ministero degli Affari Esteri.