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Stato civile

 

Stato civile

 

STATO CIVILE

lo Stato Civile riguarda quel complesso di fatti o manifestazioni di volontà inerenti alla vita del cittadino: nascita, matrimonio, morte, divorzio, cittadinanza. La registrazione di tali fatti rientra nella competenza dell’Ufficiale dello Stato Civile, le cui funzioni sono esercitate in Italia dai Comuni e all’estero dagli Uffici consolari.

L’Ufficio di stato civile di una Rappresentanza diplomatica o consolare si occupa:

- della gestione dei registri di stato civile (che sono quattro: cittadinanza, nascita, matrimonio e morte) per gli atti formati nel Consolato stesso;

- della ricezione degli atti emessi dalle Autorità straniere e della trasmissione ai Comuni italiani per la trascrizione;

- della ricezione delle sentenze e dei provvedimenti emessi all’estero (es. divorzio, adozione ecc.) e della loro trasmissione alle Istituzioni italiane competenti;

- della trasmissione delle istanze per il cambiamento del nome o del cognome alle Prefetture competenti;

- della redazione del verbale di pubblicazioni di matrimonio e dell’affissione on line all’albo consolare;

- della celebrazione del matrimonio consolare, sempre che non vi si oppongano le leggi locali. La celebrazione può essere rifiutata quando le parti non risiedono nella circoscrizione consolare.

I cittadini italiani sono tenuti a dichiarare tutte le variazioni di stato civile (producendo i relativi atti o altra documentazione) che si verificano durante la loro permanenza all'estero all’Ufficio consolare competente per il luogo in cui si è verificato l’evento.
Gli atti di stato civile relativi ad eventi verificatisi all’estero possono essere presentati dagli interessati e da chiunque ne abbia interesse o direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000) o all’Ufficio consolare competente (quello di residenza dell’interessato o quello nella cui circoscrizione gli atti sono stati formati).
Gli atti rilasciati dai Paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna dell’8 settembre 1976, che prevede il rilascio di un modulo plurilingue, sono esenti da legalizzazione e da traduzione. Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bosnia e Erzegovina, Croazia, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Macedonia, Montenegro, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Serbia, Slovenia, Spagna, Turchia, Paesi Bassi e Svizzera.



Nascita

I figli di cittadini italiani, anche se nati all’estero ed eventualmente in possesso di un’altra cittadinanza, sono cittadini italiani.
La loro nascita deve, pertanto, essere registrata in Italia.
Per effettuare la comunicazione di una nascita, il connazionale può rivolgersi alla Rappresentanza diplomatica o consolare competente per il luogo dove si è verificato l’evento, compilare la domanda di trascrizione dell’atto di nascita munito dei seguenti documenti:

atto di nascita (in originale o copia conforme all’originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile del Paese estero, debitamente legalizzato e tradotto (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti); 
dichiarazione sostitutiva comprovante la cittadinanza italiana di almeno uno dei genitori (se non iscritto nello schedario consolare).
In alternativa il connazionale potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).


Matrimonio

Si riportano di seguito le informazioni di interesse sul matrimonio. Si distingue tra matrimonio consolare (celebrato di fronte all’autorità consolare italiana in Algeria), matrimonio in Italia da parte di cittadini residenti in Algeria e, infine, matrimonio in Algeria, ossia di fronte alle autorità locali.

Per ogni ulteriore informazione, anche di carattere generale, si invita a consultare la seguente pagina del sito internet del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: https://www.esteri.it/mae/it/servizi/italiani-all-estero/stato-civile/matrimonio_0.html


A) MATRIMONIO DA CELEBRARE DAVANTI ALL’AUTORITÀ CONSOLARE ITALIANA IN ALGERIA NEI CASI PREVISTI DALL’ART.12 DEL D. LGS. 71/2011.

L’art. 12 del D. Lgs. 71/2011 stabilisce che “Il capo dell'ufficio consolare celebra il matrimonio fra cittadini o fra un cittadino e un non cittadino. La celebrazione del matrimonio può essere rifiutata quando vi si oppongono le leggi locali o quando le parti non risiedono nella circoscrizione".
Si informa che, ai sensi delle vigenti disposizioni algerine, il matrimonio consolare tra un cittadino italiano e una cittadina algerina o tra una cittadina italiana e un cittadino algerino non è riconosciuto dalle autorità algerine.


L’istanza di celebrazione di matrimonio consolare

In caso, quindi, di matrimonio consolare tra cittadini italiani o tra cittadini italiani e cittadini non algerini presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri dovete presentare una istanza di celebrazione di matrimonio consolare. È un documento che dovete sottoscrivere entrambi e presentare di persona oppure inviare per posta, fax o e-mail con allegata la fotocopia dei vostri documenti di identità.


B) MATRIMONIO IN ITALIA
Se siete italiani residenti all’estero e desiderate sposarvi in Italia dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare italiana dove risultate iscritti. La Rappresentanza consolare, una volta eseguite le pubblicazioni, delega alla celebrazione il Comune italiano che avrete indicato (ai sensi dell'art. 109 del c.c.).

La documentazione da presentare per richiedere le pubblicazioni
Per richiedere le pubblicazioni di matrimonio dovete presentarvi di persona presso l’Ufficio consolare muniti di un documento di identità valido (art. 51, comma 1, del DPR 396/2000 - richiesta di pubblicazione).
Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità.

Se non siete cittadini italiani
Se non siete cittadini italiani e desiderate sposarvi in Italia dovete presentare obbligatoriamente anche il "nulla osta al matrimonio" (ai sensi dell'art. 116 del c.c.) rilasciato dalle competenti autorità del Paese di cui siete cittadini, debitamente legalizzato e tradotto in italiano oppure il “certificato di capacità matrimoniale” se siete cittadini di uno dei Paesi che hanno ratificato la Convenzione di Monaco del 5 settembre 1980.
Se siete cittadini di uno Stato non appartenente all’Unione Europea e non siete residenti in Italia, oltre al nulla osta, dovete presentare anche la restante documentazione comprovante i requisiti richiesti dall’art. 51 del DPR 396/2000, trattandosi di atti formati all'estero non registrati in Italia o presso un’autorità consolare italiana.
Parimenti i nubendi, nelle ipotesi previste dall’art. 52 del DPR 396/2000, possono presentare copia del provvedimento di autorizzazione al matrimonio concessa dal tribunale in presenza di un impedimento al momento della richiesta delle pubblicazioni oppure inviarlo successivamente per posta ordinaria.

Le pubblicazioni
Sia in caso di matrimonio consolare sia in caso di matrimonio in Italia sono previste le pubblicazioni.
In Italia la celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalle pubblicazioni eseguite a cura di un ufficiale dello stato civile. Le pubblicazioni restano affisse all'albo consolare per almeno 8 giorni. Potete sposarvi trascorsi i 3 giorni successivi alla compiuta pubblicazione ed entro i successivi 180 giorni.
Se non potete presentarvi di persona a richiedere le pubblicazioni, potete incaricare una terza persona utilizzando una procura speciale redatta su carta semplice e munita della copia dei vostri documenti di identità in corso di validità. Se non siete cittadini dell’Unione Europea e non siete residenti in Italia, la vostra firma dovrà essere autenticata.

  • Se siete entrambi cittadini italiani residenti all'estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica dove sarà celebrato il matrimonio consolare. Se risiedete in due circoscrizioni consolari diverse, le pubblicazioni vanno effettuate presso entrambe le Rappresentanze diplomatiche o consolari.
  • Se uno di voi (italiano o straniero) ha la residenza in Italia mentre l’altro (cittadino italiano) ha la residenza all'estero, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio alla Rappresentanza diplomatica o consolare dove sarà celebrato il matrimonio consolare, che a sua volta ne chiederà l'esecuzione al Comune di residenza in Italia. Le pubblicazioni verranno pertanto effettuate in entrambi i luoghi di residenza dei futuri sposi.
  • Se il nubendo italiano ha la residenza in Italia mentre l’altro cittadino straniero ha la residenza all'estero, avete due possibilità: richiedere le pubblicazioni alla Rappresentanza diplomatica o consolare oppure al Comune italiano di residenza, che provvederà al rilascio di delega alla Rappresentanza diplomatica o consolare per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell’art. 109 del c.c.
  • Se siete entrambi residenti in Italia, dovete richiedere le pubblicazioni di matrimonio al vostro Comune di residenza. Se risiedete in due Comuni diversi le pubblicazioni verranno effettuate in entrambi i Comuni. Il Comune rilascerà alla Rappresentanza diplomatica o consolare la delega per la celebrazione del matrimonio ai sensi dell'art. 109 del c.c.

 

C) MATRIMONIO IN ALGERIA
In Algeria il matrimonio è disciplinato dal Libro Primo del Codice della Famiglia (legge n. 84-11 del 9 giugno 1984 relativo al Codice della famiglia modificato dall’ordinanza n. 05-02 del 27 febbraio 2005).
Tra le condizioni previste per l’ottenimento dell’autorizzazione al matrimonio tra stranieri e algerini è previsto, tra l’altro, il divieto per la cittadina algerina musulmana di sposare un cittadino non musulmano. In tal senso, precondizione alla celebrazione del matrimonio è la conversione alla religione musulmana.
Le Autorità locali presso cui si celebra il matrimonio richiedono un’attestazione di assenza di impedimenti per contrarre matrimonio. Tale certificato di capacità matrimoniale deve essere richiesto alla Rappresentanza diplomatico-consolare italiana anche se siete residenti in Italia o in altra circoscrizione estera.
La Rappresentanza diplomatico-consolare potrà rilasciare il documento richiesto solo sulla base del positivo esito degli accertamenti, acquisiti d’ufficio i documenti previsti dalla legge e quelli ritenuti necessari per provare l’inesistenza di impedimenti.
I cittadini italiani che si sposano in Algeria non sono soggetti alle pubblicazioni di matrimonio.
Per ogni ulteriore dettagliata informazione sulle disposizioni che si applicano ai matrimoni di stranieri in Algeria, si invita a consultare la seguente pagina internet del Ministero dell’Interno algerino: https://www.interieur.gov.dz/index.php/fr/%C3%A9trangers-en-alg%C3%A9rie/mariage-mixte.html

La trascrizione dell’atto di matrimonio
Il matrimonio celebrato all’estero per avere valore in Italia deve essere trascritto presso il Comune italiano competente.
L’atto di matrimonio in originale emesso dall’Ufficio dello Stato Civile estero, debitamente legalizzato e tradotto, dovrà essere rimesso, a cura degli interessati, all’Ambasciata d’Italia ad Algeri che ne curerà la trasmissione in Italia ai fini della trascrizione nei registri di stato civile del Comune competente.
In alternativa potrete presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (ai sensi dell'art. 12, comma 11, del DPR 396/2000).

Nel caso abbiate bisogno di informazioni aggiuntive è possibile scrivere all’indirizzo di posta elettronica: anagrafe.algeri@esteri.it .


Morte

La morte di un cittadino italiano avvenuta all’estero deve essere trascritta in Italia.
I documenti necessari per registrare il decesso sono:

atto di morte (in originale) emesso dall’Ufficio di Stato Civile competente, debitamente   legalizzato e tradotto  (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti); 
documentazione comprovante la cittadinanza del defunto (se non iscritto nello schedario consolare).
In alternativa si potrà presentare l’atto, debitamente legalizzato e tradotto, direttamente al Comune italiano di appartenenza (vedi art. 12, comma 11, DPR 396/2000).

Riconoscimento di figlio naturale

Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo.  Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).
Ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente legalizzata e tradotta (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), e non un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, potrà essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.

Riconoscimento di sentenze straniere (divorzio, adozione, cambiamento di nome o cognome o altro)

La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri  devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.

Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate  per la trascrizione in Italia:

al Comune italiano, direttamente dall’interessato;

oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.

Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:

istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;

copia integrale autenticata della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta;

certificato di non appello al divorzio del Tribunale algerino, legalizzato e con traduzione ufficiale in italiano;

certificato di esecuzione della sentenza di divorzio emesso dal Tribunale algerino, legalizzato e con traduzione ufficiale in italiano;

fotocopia del passaporto italiano.

L’Ufficiale dello stato civile italiano deve verificare inoltre che la sentenza non produca effetti contrari all’ ordine pubblico.



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