{"id":74,"date":"2023-04-11T18:20:09","date_gmt":"2023-04-11T16:20:09","guid":{"rendered":"https:\/\/ambasciatapraga.esteri.it\/?page_id=74"},"modified":"2026-07-07T19:52:01","modified_gmt":"2026-07-07T17:52:01","slug":"autoveicoli-e-patenti-di-guida","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/servizi-per-il-cittadino-italiano\/autoveicoli-e-patenti-di-guida\/","title":{"rendered":"Autoveicoli e Patenti di guida"},"content":{"rendered":"<p>Per guidare all&#8217;estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in:<\/p>\n<p>a) Paesi appartenenti all\u2019Unione Europea;<br \/>\nb) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocit\u00e0 con l\u2019Italia in materia di conversione di patenti di guida;<br \/>\nc) Paesi extra UE non firmatari di accordi di reciprocit\u00e0 con l\u2019Italia in materia di conversione di patenti di guida.<\/p>\n<p><strong>1. PAESI APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA<\/strong><\/p>\n<p>Per maggiori informazioni circa il riconoscimento delle patenti di guida in un Paese UE, si prega di consultare il seguente sito internet:<\/p>\n<p><a href=\"https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/autoveicoli_e_patenti\/\">https:\/\/www.esteri.it\/it\/servizi-consolari-e-visti\/italiani-all-estero\/autoveicoli_e_patenti\/<\/a><\/p>\n<p><strong>2. PAESI NON APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCIT\u00c0 CON L\u2019ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.<\/strong><\/p>\n<p>A.\u00a0Per circolare\u00a0<strong>temporaneamente<\/strong>\u00a0nei Paesi con i quali l&#8217;Italia ha firmato accordi di reciprocit\u00e0 occorre essere in possesso della\u00a0<strong>patente internazionale<\/strong>\u00a0(permesso internazionale di guida) accompagnata da quella italiana in corso di validit\u00e0. La patente o permesso internazionale \u00e8 un documento per guidare in tutti i Paesi europei ed in alcuni extra-europei. Viene rilasciata dagli Uffici della motorizzazione. Deve essere sempre accompagnata dalla patente italiana in corso di validit\u00e0. Scopo della patente internazionale \u00e8 quello di fornire alle Autorit\u00e0 straniere l&#8217;esatta interpretazione della patente di guida in possesso del titolare. Le Convenzioni internazionali attualmente in vigore (Ginevra 19.9.1949 \u2013 ratificata con legge n. 1049 del 19.05.1952 &#8211; e Vienna 8.11.1968, &#8211; ratificata con legge n. 308 del 05.07.1995) hanno introdotto due modelli di patente internazionale. In Italia \u00e8 possibile ottenere sia l\u2019uno che l\u2019altro modello di patente.<br \/>\n<strong>B.<\/strong>\u00a0Il connazionale\u00a0<strong>che stabilisce la residenza<\/strong>\u00a0in un Paese straniero firmatario con l&#8217;Italia di un accordo di reciprocit\u00e0 in materia di patenti\u00a0<strong>dovr\u00e0 richiedere alle locali Autorit\u00e0 la conversione della propria patente<\/strong>\u00a0italiana in corso di validit\u00e0. Per conversione della patente si intende il rilascio, senza l&#8217;obbligo del superamento di esami teorici e pratici, di una patente dello Stato di nuova residenza corrispondente a quella italiana. La maggior parte degli accordi bilaterali conclusi dall&#8217;Italia in materia di patenti prevede che le Autorit\u00e0 del Paese ospitante comunichino, una volta rilasciata la nuova patente, l&#8217;avvenuta conversione alle Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane ovvero a quella in Italia designata dall&#8217;accordo stesso.<br \/>\nUna volta rilasciata la nuova patente, quella italiana viene revocata secondo quanto previsto dall\u2019art. 130, comma c) del Codice della strada (D. Lgs. 285\/1992).\u00a0Italia ed Algeria hanno stipulato un <a href=\"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/wp-content\/uploads\/2023\/07\/57914_f_amb61Accordo_patenti.pdf\">Accordo sulla conversione delle patenti<\/a>\u00a0 il cui articolo\u00a0 2 stabilisce che la patente di guida rilasciata dalla Autorit\u00e0 di una delle Parti Contraenti\u00a0<strong>cessa di validit\u00e0<\/strong>\u00a0ai fini della circolazione nel territorio dell\u2019altra Parte Contraente,\u00a0<strong>trascorso un anno<\/strong>\u00a0dalla data di trasferimento della residenza del titolare sul territorio dell\u2019altra Parte Contraente.<\/p>\n<p>Per brevi soggiorni in Italia (ad esempio per vacanze) \u00e8 sufficiente che il connazionale si munisca di traduzione ufficiale della patente di guida da esibire a richiesta degli organi di sicurezza italiani. In caso di rientro definitivo, il connazionale potr\u00e0 guidare in Italia con la patente straniera\u00a0<strong>fino ad un anno massimo<\/strong>\u00a0dalla data di rientro, dopodich\u00e9 occorrer\u00e0 richiedere la sostituzione della patente estera ottenuta in sede di conversione. Sar\u00e0 pertanto rilasciata una nuova patente italiana di categoria non superiore a quella originaria (art. 136, comma 5 del Codice della Strada).<\/p>\n<p>NB. L\u2019elenco aggiornato degli Stati con i quali l&#8217;Italia ha concluso accordi di reciprocit\u00e0 in materia di conversione di patenti di guida \u00e8 visionabile al seguente link: <a href=\"https:\/\/www.dgtno.it\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/03.08.21-ELENCOSTATI.pdf\">https:\/\/www.dgtno.it\/wp-content\/uploads\/2021\/08\/03.08.21-ELENCOSTATI.pdf<\/a><\/p>\n<p>In caso di smarrimento o furto della patente italiana, i connazionali residenti in Paesi extra europei devono presentare la denuncia &#8211; oltre che alle locali Autorit\u00e0 &#8211; anche agli Organi di Polizia italiani (DPR 104 del 09.03.2000).<\/p>\n<p><strong>3. PAESI NON APPARTENENTI ALL\u2019UNIONE EUROPEA E NON FIRMATARI DI ACCORDI DI RECIPROCIT\u00c0 CON L\u2019ITALIA IN MATERIA DI CONVERSIONE DI PATENTI DI GUIDA.<\/strong><\/p>\n<p><strong>In questi Paesi non \u00e8 possibile n\u00e9 riconoscere n\u00e9 convertire la patente italiana di guida.<br \/>\n<\/strong>\u00c8 pertanto opportuno prendere debito e tempestivo contatto con la Rappresentanza diplomatico-consolare italiana nel luogo ove si desidera guidare, o con la Rappresentanza estera in Italia del Paese straniero, per conoscere quali siano i documenti necessari e la normativa vigente in materia.<\/p>\n<p><strong>CONFERMA DI\u00a0VALIDITA&#8217; DELLA PATENTE DI GUIDA (RINNOVO PER SCADENZA)\u00a0IN PAESI\u00a0EXTRA UE.<\/strong><\/p>\n<p>Ai sensi della Circolare 107\/97 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti,\u00a0<strong>i cittadini italiani residenti o dimoranti per un periodo di almeno 6 mesi in Paesi extra UE possono ottenere presso le competenti Autorit\u00e0 diplomatico-consolari italiane la conferma della validit\u00e0 della loro patente italiana<\/strong> purch\u00e9 di categoria A e B, scaduta da non pi\u00f9 di tre anni e non rientrante nei casi previsti all\u2019art. 119, commi 2-bis e 4 del Codice della Strada (patenti di conducenti affetti da diabete o la cui idoneit\u00e0 psicofisica deve essere certificata da apposite commissioni mediche). I cittadini italiani interessati dovranno effettuare la prevista visita medica per l&#8217;accertamento dei requisiti psichici e fisici, dopo di che la Rappresentanza diplomatico-consolare rilascer\u00e0 apposita attestazione di rinnovo.<br \/>\n<strong>Il rinnovo effettuato presso una Rappresentanza diplomatica o consolare non \u00e8 valido per circolare in Italia.<\/strong>\u00a0Pertanto, una volta riacquisita la residenza o dimora in Italia, il cittadino italiano dovr\u00e0 confermare nuovamente la patente di guida presso l&#8217;Ufficio Centrale del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per il luogo di residenza.<\/p>\n<p>Secondo quanto stabilito dal novellato art. 103 del Codice della Strada, dal 1\u00b0 gennaio 2020 per esportare definitivamente un veicolo all\u2019estero si dovr\u00e0 prima richiedere la radiazione del veicolo dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA).<\/p>\n<p>Una volta effettuata la radiazione, il veicolo cancellato potr\u00e0 circolare per raggiungere i transiti di confine per l\u2019esportazione solo se munito del foglio di via e della targa provvisoria.<\/p>\n<p>Pertanto per richiedere la cancellazione dal PRA di\u00a0veicoli esportati\u00a0a partire dal 1\u00b0 gennaio 2020\u00a0i cittadini italiani non potranno pi\u00f9 rivolgersi agli Uffici consolari presenti nel Paese in cui esportano definitivamente il veicolo.<\/p>\n<p>Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito\u00a0<a href=\"http:\/\/www.aci.it\/\">www.aci.it<\/a><\/p>\n<p>Il 23 luglio 2025 \u00e8 stato firmato l&#8217;Accordo tra Italia e Algeria per la conversione delle patenti di guida. Maggiori informazioni sull&#8217;entrata in vigore saranno pubblicate in questa sezione.<\/p>\n<p>Responsabile del Procedimento<br \/>\nFrancesca Polenta<br \/>\nResponsabile Ufficio Consolare<br \/>\nContatti: <em><a href=\"mailto:anagrafe.algeri@esteri.it\">anagrafe.algeri@esteri.it<\/a><\/em> &#8211; +213 0511434\/33+224<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"Per guidare all&#8217;estero i cittadini italiani sono soggetti a regole differenti a seconda che si rechino, per periodi di breve soggiorno o per stabilirvi la propria residenza, in: a) Paesi appartenenti all\u2019Unione Europea; b) Paesi extra UE firmatari di accordi di reciprocit\u00e0 con l\u2019Italia in materia di conversione di patenti di guida; c) Paesi extra [&hellip;]","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"parent":47,"menu_order":20,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"footnotes":""},"class_list":["post-74","page","type-page","status-publish","hentry"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=74"}],"version-history":[{"count":6,"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":3881,"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/74\/revisions\/3881"}],"up":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/47"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/ambalgeri.esteri.it\/it\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=74"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}