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Cittadinanza

Cittadinanza

  1. Riconoscimento della cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)
  2. Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)
  3. Acquisto della Cittadinanza di figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita
  4. Cittadinanza per matrimonio o unione civile
  5. Riacquisto della cittadinanza

Per ulteriori informazioni sulle modalità di acquisto, nonché sulla perdita e sul riacquisto della cittadinanza italiana, è possibile consultare la pagina web dedicata del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale: Cittadinanza – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

1.   Cittadinanza per discendenza (iure sanguinis)

Il decreto-legge 28 marzo 2025, n. 36, è stato convertito con modificazioni nella legge 23 maggio 2025, n. 74. La legge di conversione riforma la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile nel sito del ministero.

ATTENZIONE! Tale procedura è dedicata ai richiedenti maggiorenni che intendono acquistare la cittadinanza italiana iure sanguinis; per i minori si invita a consultare la pagina Registrazione nascita 

In base alla nuova legge n.91 del 1992, chi è nato all’estero da un genitore cittadino italiano non è automaticamente cittadino italiano; lo è solo se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

  1. a) il genitore cittadino italiano ha risieduto in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo l’acquisizione della cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a.
    Non rilevano la residenza in Italia prima dell’acquisto della cittadinanza italiana, né la residenza in Italia del genitore straniero.
  2. b) un genitore o un nonno/a possiede – o possedeva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana, alla data della nascita dell’interessato. Non sono ammesse autodichiarazioni relative al mancato possesso di altre cittadinanze.

Il richiedente deve essere in possesso di un documento valido che provi la sua stabile residenza in Algeria, nella circoscrizione di questa Ambasciata.

 Documentazione da presentare

La seguente documentazione deve essere presentata per intero ed a partire dall’avo (genitore o nonno/a nato in Italia), anche se esiste un riconoscimento di cittadinanza di un altro familiare prossimo, effettuato presso un altro Consolato o presso un Comune italiano:

  1. DOCUMENTAZIONE DELL’AVO (nonno/a o genitore nato in Italia ed emigrato all’estero):
  • estratto dell’atto di nascita rilasciato dal Comune italiano, in originale e con indicazione della paternità e della maternità; o, in mancanza di tale documento, atto di battesimo in originale autenticato dalla Curia competente e dichiarazione del Comune italiano sull’inesistenza dei registri di stato civile nell’anno di nascita dell’ascendente;
  • atto di matrimonio (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  • atto di morte, se deceduto (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  • certificato di non-naturalizzazione del/dei Paese/i dove è stato residente, con tutti gli eventuali cambiamenti del nome e del cognome (in originale,
  • debitamente legalizzato e tradotto all’italiano). In caso di Paesi che non
  • rilasciano certificati di non naturalizzazione tale circostanza potrà essere provata con altra
    • Nel caso in cui l’avo si fosse naturalizzato, è necessario presentare l’atto di naturalizzazione allo scopo di verificare la data esatta di acquisizione della cittadinanza straniera; la naturalizzazione dell’avo italiano potrebbe comportare la perdita del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana da parte dei discendenti.
  • SE L’AVO È IL GENITORE, e lo stesso non è esclusivamente cittadino italiano, certificato storico di residenza per dimostrare l’avvenuta residenza in Italia per almeno due anni continuativi.
  1. DOCUMENTAZIONE DEL GENITORE (SE L’AVO È IL NONNO/A):
  • atto di nascita (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  • atto di matrimonio (in caso di persone sposata) (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  • atto di morte, in caso di un deceduto (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  1. RICHIEDENTE:
  • istanza.
  • copia del documento d’identità
  • atto di nascita (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano)
  • eventuale atto di matrimonio e/o divorzio (in originale, debitamente legalizzato e tradotto all’italiano) con fotocopia del passaporto del coniuge
  • prova di residenza nella circoscrizione di questa Ambasciata.

L’Ufficio si riserva di richiedere ulteriori evidenze e documentazione di supporto una volta valutato il caso. I documenti originali richiesti non hanno scadenza e non verranno restituiti.

COME PRESENTARE LA DOMANDA

a)personalmente, previo appuntamento su PRENOT@MI oppure scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it

Le istanze di cittadinanza iure sanguinis sono soggette al pagamento di 600 Euro.

TARIFFA CONSOLARE

Il pagamento deve essere effettuato in contanti il giorno dell’appuntamento. Si precisa che il pagamento è svincolato dall’esito della pratica e NON è rimborsabile.

2.Acquisto della Cittadinanza per “beneficio di legge” (figli minori nati all’estero)

In due casi, è possibile acquisire la cittadinanza italiana anche se non si ha diritto per nascita:

Caso 1 – Art. 4, comma 1-bis, legge 91/1992

  • Un genitore è cittadino italiano per nascita
  • Entrambi i genitori (o il tutore) firmano una dichiarazione entro 1 anno dalla nascita o dal riconoscimento del legame
  • La cittadinanza decorre dal giorno successivo alla dichiarazione

Caso 2 – Art. 1, comma 1-ter, D.L. 36/2025

  • Il figlio è minorenne al 24 maggio 2025
  • È figlio di un cittadino italiano riconosciuto tramite domanda presentata entro il 27 marzo 2025
  • La dichiarazione va presentata entro il 31 maggio 2026
  • Se nel frattempo il minore compie 18 anni, può presentarla personalmente

La dichiarazione di volontà di acquisto si effettua personalmente da entrambi i genitori presso la sede di questa Ambasciata previo appuntamento da fissare con Prenot@mi o scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250

  1. Acquisto cittadinanza dei figli minori conviventi con genitore non cittadino dalla nascita

 

L’articolo 14 della legge n. 91/1992, novellato dal decreto-legge n. 36/2025 così come convertito dalla legge n. 74/2025, prevede che, per acquistare la cittadinanza con questa modalità, il figlio di cittadini italiani non dalla nascita deve essere legalmente residente in Italia da almeno due anni continuativi al momento dell’acquisto o del riacquisto della cittadinanza italiana da parte del genitore (se il figlio ha età inferiore a due anni, deve essere stato residente in Italia dalla nascita).

Si specifica che:

  • Nel caso la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione rientri, per le modalità di presentazione, nelle eccezioni individuate dalle lettere a), a-bis) o b) dell’articolo 3-bis della legge n. 91/1992 (ovvero, domanda – amministrativa o giudiziale – presentata entro il 27 marzo 2025, oppure domanda presentata in sede di appuntamento indicato entro il 27 marzo 2025), si applicherà la disciplina precedente.
  • Se la pratica di riconoscimento della cittadinanza iure communicatione è stata presentata a partire dal 28 marzo 2025, è necessario che il genitore che trasmette la cittadinanza sia esclusivamente cittadino italiano oppure abbia risieduto in Italia per due anni prima della nascita del figlio.
  • se l’acquisto o il riacquisto della cittadinanza da parte del genitore avviene a partire dal 24 maggio 2025, il figlio convivente con il genitore che acquista o riacquista la cittadinanza italiana deve essere stato residente in Italia da almeno due anni prima della naturalizzazione del genitore. In questo caso, la competenza dell’accertamento dell’acquisto della cittadinanza da parte del minore sarà di competenza del Comune italiano di residenza.

La dichiarazione di volontà di acquisto si effettua personalmente da entrambi i genitori presso la sede di questa Ambasciata previo appuntamento da fissare con Prenot@mi o scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it ed è soggetta alla verifica delle condizioni di cui sopra e al pagamento di 250

4. Cittadinanza per matrimonio o unione civile

1.CENNI NORMATIVI

 In conformità alla normativa in vigore, che richiede la conoscenza della lingua italiana, le informazioni relative alla cittadinanza per matrimonio vengono fornite in italiano.

Coloro che richiedono la cittadinanza italiana per matrimonio o unione civile devono essere a conoscenza dei doveri nei confronti della Repubblica italiana, primi fra tutti l’adesione ai valori nazionali e l’irreprensibilità della condotta.

L’acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide che abbia contratto matrimonio con cittadino italiano a partire dal 27 aprile 1983 è attualmente regolato dalla Legge 5 febbraio 1992 n. 91 (artt. 5, 6, 7 e 8) e successive modifiche.

Le richieste di cittadinanza italiana possono essere presentate anche da parte del cittadino o della cittadina stranieri che hanno costituito un’unione civile con cittadino/a italiano/a trascritta nei registri dello stato civile del Comune italiano (D. Lgs. 5, 6 e 7/ 2017).

Il coniuge/parte dell’unione civile straniero può acquistare la cittadinanza italiana su domanda, in presenza dei requisiti stabiliti dalla normativa vigente, come spiegato nelle sezioni successive.

  1. REQUISITI PER LA RICHIESTA DELLA CITTADINANZA
  • Residenza nella circoscrizione consolare:
    • Il richiedente dovrà indirizzare la domanda alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per la sua residenza, esclusivamente attraverso l’apposito applicativo informatico (vedi oltre: Punto 4, Procedura, Fase 1 – Registrazione e inserimento istanza).
    • Il coniuge/parte dell’unione civile di nazionalità italiana deve essere residente e regolarmente iscritto all’Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (A.I.R.E.) della circoscrizione consolare di competenza e convivente allo stesso indirizzo del richiedente la cittadinanza. In caso contrario, dovrà essere fornita da entrambi i coniugi documentazione comprovante la motivazione (es. lavoro, scolarità dei figli, cure mediche o altro), che determina o ha determinato la necessità del domicilio disgiunto.
  • Termini di presentazione:
    • La domanda può essere presentata tre anni dopo la celebrazione del matrimonio/unione civile, se il coniuge è cittadino italiano iure sanguinis, cioè dalla nascita. Se il coniuge italiano ha acquisito la cittadinanza successivamente al matrimonio (ad es. per residenza in Italia), i tre anni decorrono dalla data della naturalizzazione del coniuge. I tre anni vengono ridotti a un anno e mezzo in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
  • Trascrizione e validità del matrimonio/unione civile:
    • Se avvenuto all’estero, deve essere stato precedentemente trascritto presso un Comune in Italia.
    • Il vincolo di coniugio/unione civile deve rimanere valido e stabile fino all’adozione del provvedimento di concessione della cittadinanza. Al fine del conferimento della cittadinanza italiana, alla data di adozione del decreto non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio/unione civile per separazione personale o divorzio. Invece, il decesso del coniuge dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza dal beneficio.
  • Situazione penale:
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie italiane per reati per i quali sia prevista una pena superiore a tre anni di reclusione.
    • Assenza di sentenze di condanna da parte delle Autorità giudiziarie straniere ad una pena superiore ad un anno per reati non politici.
    • Assenza di condanne per delitti contro la personalità dello Stato e di motivi ostativi per la sicurezza della Repubblica.
  • Conoscenza della lingua italiana non inferiore a livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER)
  • Pagamento delle tasse e percezioni indicate nelle sezioni Documenti e Costi
  1. DOCUMENTI NECESSARI PER LA RICHIESTA DI CITTADINANZA
  • Estratto dell’atto di nascita o equivalente, in originale, rilasciato possibilmente da non oltre sei mesi dal Paese in cui si è nati, completo di tutte le generalità (incluse paternità e maternità), debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in lingua italiana.
    • IMPORTANTE: in caso di cambi nome e cognome, sia volontari che a seguito del matrimonio, l’atto di nascita deve riportare l’annotazione del cambio.
  • Certificati Penali del Paese di origine, degli eventuali Paesi terzi di residenza (a partire dai 14 anni d’età) – tranne l’Italia – e dei Paesi di cui si possiede la cittadinanza, in originale, rilasciati inderogabilmente da non oltre sei mesi prima della presentazione della domanda, debitamente legalizzati/apostillati e tradotti in lingua italiana.

Il richiedente è esonerato dal presentare il certificato penale del Paese di origine solo se lo ha lasciato prima del compimento dei 14 anni e non ne ha conservato la cittadinanza.

  • Ricevuta del versamento del contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.
  • Documento di identità: fotocopia del passaporto oppure della carta di identità estera in corso di validità (pagine con i dati personali, fotografia, date di rilascio e scadenza).
  • Copia dell’atto di matrimonio o estratto per riassunto del registro dei matrimoni, da richiedere al competente Comune italiano in cui l’atto risulta trascritto, possibilmente rilasciato da non oltre sei mesi. NOTA BENE: Qualora il richiedente sia un cittadino UE, potrà avvalersi dell’autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000.
  • Certificato di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER). Le certificazioni ammesse sono esclusivamente le seguenti:
    • PLIDA della Società Dante Alighieri
    • CertIt dell’Università Roma Tre
    • CILS dell’Università per stranieri di Siena
    • CELI dell’Università per stranieri di Perugia
    • Ce.Co.L dell’Università per stranieri di Reggio Calabria

Altre certificazioni provenienti dai suddetti Enti o da altre istituzioni non sono idonee e non potranno essere accettate.

Non sono, invece, tenuti alla presentazione del titolo di conoscenza della lingua italiana:

    • Gli stranieri (anche se residenti all’estero) che abbiano sottoscritto l’Accordo di integrazione di cui all’art. 4 bis del D.Lgs. n. 286/1998 Testo Unico Immigrazione.
    • I titolari di permesso di soggiorno per soggiornanti di lungo periodo UE (o CE) di cui all’articolo 9 del medesimo Testo Unico (anche se residenti all’estero), solo se rilasciato dalle Autorità italiane. I permessi di soggiorno per motivi familiari o quelli emessi da altri Stati non sono idonei.
    • Coloro che hanno conseguito un titolo di studio emesso da un istituto di istruzione pubblico o paritario riconosciuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e/o dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.
  1. PROCEDURA

 

FASE 1 – REGISTRAZIONE E INSERIMENTO ISTANZA

Il richiedente residente all’estero dovrà effettuare la registrazione sul portale del Ministero dell’Interno (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htmsenza l’utilizzo di SPID ma con il proprio indirizzo e-mail.

Si precisa che l’indirizzo e-mail dichiarato sul portale in fase di inoltro della domanda online costituisce domicilio eletto (art. 47 c.c.), si rende pertanto necessaria una frequente consultazione della propria casella di posta elettronica in quanto tutte le comunicazioni relative alla domanda di cittadinanza, ivi comprese richieste di integrazione documentale, convocazioni, notifiche di provvedimenti, ecc. avverranno unicamente tramite canale informatico.

Il richiedente è tenuto a registrare i propri dati con la massima attenzione in quanto questi non potranno essere modificati e, in caso di errore, si dovrà procedere ad una nuova registrazione con altro indirizzo e-mail. In particolare, andranno riportate le generalità indicate nell’atto di nascita (incluse eventuali annotazioni) e/o in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere (quali atti di matrimonio, documenti d’identità, sentenze di cambio nome/cognome, etc.). In caso di discordanze, il richiedente è tenuto a fornire opportuna documentazione giustificativa.

Nella domanda dovrà essere dichiarata l’eventuale convivenza di figli minori del/della richiedente, nati da una precedente relazione.

Si dovranno dichiarare tutte le residenze dal quattordicesimo anno e non lasciare periodi di tempo non dichiarati.

Attenzione: NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA DOMANDA ONLINE

  • Nel modulo di registrazione vanno inseriti data e luogo di nascita così come indicati nell’atto di nascita.
  • Vanno riportate le generalità indicate in atti e documenti formati all’estero dalle competenti autorità straniere. In caso di discordanze, fornire documentazione giustificativa.
  • Il nome indicato nella domanda, ovvero quello dell’atto di nascita, sarà il nome con cui poi verrà emesso il documento italiano una volta effettuato il giuramento. Il nome del richiedente deve comprendere anche il patronimico, ove presente. Il cognome da usare è quello risultante dall’atto di nascita, salvo che siano intervenuti cambiamenti successivi. Se così è, si dovrà usare il nuovo cognome, cioè il cognome acquisito a seguito di matrimonio o di sentenza. Il cognome usato nel compilare la domanda dovrà a sua volta coincidere con quello presente nel certificato (o estratto) dell’atto di matrimonio, nel certificato penale e negli altri documenti. Attenzione: se nel certificato o nell’estratto dell’atto di matrimonio italiano la/il richiedente figura col cognome da nubile/celibe, il sistema chiederà di inserire anche il matrimonio straniero o altro documento da cui risulti l’avvenuto cambio di cognome, come sopra descritto. Non sarà possibile modificare nome e cognome una volta caricata la domanda.

FASE 2 – VERIFICA CONSOLARE

L’Ufficio Consolare sarà automaticamente informato della presentazione della domanda e procederà alle necessarie verifiche. Il richiedente riceverà quindi, in modalità telematica tramite il portale del Ministero dell’Interno, una comunicazione relativa all’accettazione o al rifiuto della propria pratica.

In caso di rifiuto della domanda, si potrà ripresentare la domanda avendo cura di sanare gli errori indicati nel rifiuto stesso e si potranno riutilizzare i pagamenti già effettuati, se si ripresenta la domanda entro un anno.

In caso di accettazione, il richiedente sarà convocato per via telematica presso la Rappresentanza diplomatico-consolare per l’autentica della firma apposta sulla domanda di cittadinanza, per la consegna di tutta la documentazione cartacea in originale, ivi compresa quella già trasmessa per via telematica tramite il Portale, per la riscossione delle percezioni consolari previste.

Tutta la documentazione di cui sopra sarà conservata in originale dalla Rappresentanza diplomatico-consolare, ad eccezione del documento d’identità e del certificato linguistico, per i quali verrà effettuata una copia conforme con relativi pagamenti.

FASE 3 – VALUTAZIONE E TERMINI DEL PROCEDIMENTO

La valutazione della domanda e la definizione del procedimento sono di esclusiva competenza del Ministero dell’Interno, entro 24 mesi dalla data di presentazione della domanda, prorogabili fino al massimo di 36 mesi. Qualora al termine della valutazione della pratica il procedimento si concluda positivamente, il Ministero dell’Interno invierà il decreto di conferimento della cittadinanza italiana alla Rappresentanza diplomatico-consolare competente per residenza dell’interessato/a.

FASE 4 – DECRETO, NOTIFICA E GIURAMENTO

Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana verrà notificato – tramite portale – con comunicazione indirizzata al richiedente. All’atto della notifica verranno altresì richiesti documenti volti a verificare la permanenza del vincolo coniugale, con data successiva al decreto, quali, ad esempio (elenco non esaustivo):

  • Atto integrale di matrimonio rilasciato dal competente Comune italiano (non l’estratto) e corrispondente atto estero
  • Certificato penale del Paese di attuale residenza, debitamente legalizzato e tradotto (vedi sezione “Documenti”)

Alla data di adozione del decreto, quindi, non deve essere intervenuto lo scioglimento del matrimonio o dell’unione civile né la separazione personale (sentenza di separazione). Invece, il decesso del coniuge avvenuto dopo la presentazione della domanda di cittadinanza non comporta la decadenza del beneficio.

Entro e non oltre sei mesi dalla notifica, l’interessato verrà convocato presso gli uffici consolari, per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica e alle sue leggi. Il termine di sei mesi è tassativo, decorso il quale si perderà il diritto al conseguimento della cittadinanza.

È previsto il pagamento di una percezione, con le modalità indicate nella sezione “Costi”.

L’atto integrale di matrimonio va richiesto al Comune italiano nei cui registri l’atto risulta trascritto; il certificato penale si richiede alle Autorità competenti nel paese di residenza e dovrà essere in regola con le disposizioni in materia di legalizzazione/apostille e traduzione, come spiegato nella sezione “Documenti”.

La persona interessata presterà giuramento di fedeltà alla Repubblica italiana pronunciando le seguenti parole:

“GIURO DI ESSERE FEDELE ALLA REPUBBLICA E DI OSSERVARE LA COSTITUZIONE E LE LEGGI DELLO STATO”

L’acquisto della cittadinanza italiana decorrerà dal giorno successivo a quello del giuramento.

Il certificato di nascita originale sarà inviato per la trascrizione al Comune italiano di riferimento insieme alla richiesta di iscrizione all’AIRE e al verbale dell’avvenuto giuramento.

  1. COSTI
  • Contributo di 250€ a favore del Ministero dell’Interno, da pagare esclusivamente tramite PagoPa durante la compilazione della domanda oppure tramite bonifico sul conto corrente indicato dal Ministero dell’Interno (ricevuta da inserire nella domanda online) con eventuali spese a carico di chi dispone il bonifico:

“Ministero dell’Interno D.L.C.I Cittadinanza”
Nome della Banca: Poste Italiane S.p.A.
Codice IBAN: IT54D0760103200000000809020
Causale del versamento: Richiesta cittadinanza per matrimonio ex art. 5 L. 91/1992 e nome e cognome del richiedente
Codice BIC/SWIFT di Poste Italiane: BPPIITRRXXX (per bonifici esteri) – Codice BIC/SWIFT: PIBPITRA (per operazioni del circuito EUROGIRO)

Per comunicare con l’ufficio scrivere a: anagrafe.algeri@esteri.it

  • Riacquisto della cittadinanza

La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza a favore di ex cittadini nati in Italia o che sono stati residenti in Italia per almeno due anni continuativi e che abbiano perso la cittadinanza non oltre il 15 agosto 1992 in applicazione dell’articolo 8, n. 1 e n. 2, o dell’articolo 12 della legge n. 555 del 1912 (naturalizzazione in Paese straniero, La legge n. 74 del 23 maggio 2025 ha riaperto i termini per il riacquisto della cittadinanza rinuncia alla cittadinanza a seguito di involontario acquisto di cittadinanza straniera, figli minori conviventi di genitore che ha perso la cittadinanza). La possibilità di riacquisto non si applica a coloro che hanno rinunciato alla cittadinanza italiana (o che l’hanno persa per altro motivo) a partire dal 16 agosto 1992.

Le dichiarazioni di riacquisto potranno essere presentate tra il 1° luglio 2025 e il 31 dicembre 2027.

L’interessato al riacquisto deve presentare:

  1. Valido documento di identità emesso dall’Autorità del Paese di attuale cittadinanza;
  2. Documentazione che dimostri la causa e la data della perdita della
  3. Certificato di nascita: se nato all’estero, dovrà essere presentato nelle forme previste per la trascrizione in Italia, legalizzato e tradotto;
  4. Per i nati all’estero, certificato storico di residenza rilasciato dal Comune italiano competente;
  5. Certificato storico di cittadinanza; cittadinanza (si dovrà dimostrare l’acquisto della cittadinanza straniera e, nei casi previsti, la rinuncia a quella italiana: certificato di naturalizzazioneoppure, se previsto dalla prassi locale, certificato di nascita corredato della certificazione di cittadinanza e del titolo al quale essa è acquisita; la documentazione emessa da Autorità straniere dovrà essere opportunamente legalizzata e tradotta);
  6. documento valido che provi la sua stabile residenza in Algeria.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente previa prenotazione dell’appuntamento attraverso il sistema Prenot@Mi ovvero scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it

Per le dichiarazioni di riacquisto della cittadinanza italiana è richiesto un contributo di €250, versato in contanti presso l’Ufficio consolare.

La dichiarazione deve essere resa dall’interessato personalmente.

In base all’articolo 15 della legge n. 91/1992, l’interessato non riacquista la cittadinanza dal giorno della nascita, ma dal giorno successivo in cui si rende la dichiarazione.

Semplificazione amministrativa e costi

A decorrere dall’8 agosto 2009, le istanze o le dichiarazioni concernenti l’elezione, l’acquisto, il riacquisto, la rinuncia o la concessione della cittadinanza italiana sono soggetti al pagamento di un contributo di € 250. A decorrere dal 1° gennaio 2025 tutte le istanze di riconoscimento della cittadinanza italiana di persona maggiorenne sono soggette al pagamento di un diritto per il trattamento della domanda di € 600.

STATO CIVILE\NASCITA

Trascrizione atti di nascita

La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile sul sito del ministero.

Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
  • il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

  – ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025

In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  1. un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  2. un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore– o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  3. il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza(inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
  4. il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a(da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto).

Si raccomanda di presentare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.

Qualora non si rientri nella casistica sopra esposta, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

***

COME PRESENTARE LA DOMANDA

a)personalmente, previo appuntamento su PRENOT@MI oppure scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it

  1. b)direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE(in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale)

l’Ambasciata potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seconda della casistica in cui ricade.

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo sopra indicato.
  4. Atto di nascita originale, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in italiano da traduttore giurato presente nella lista di traduttori di questa Ambasciata
    b) per i nati in altri Paesi UE: atti di nascita in formato internazionale/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191/2016
    c) per i nati in Paesi extra UE: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione(Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana.
  5. Richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio, ove non già presentata.

 per i nati in altri Paesi: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.

ISCRIZIONE AIRE

Se il minore vive in Algeria, sarà automaticamente iscritto all’AIRE insieme alla trascrizione della nascita.

 

6. Contatti e link utili

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