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Nascita

Trascrizione atti di nascita

La legge di conversione N. 74/2025 di conversione del decreto-legge N. 36/2025 ha riformato la legge 5 febbraio 1992, n. 91, il cui nuovo testo integrale è disponibile sul sito del ministero.

Pertanto, in base alla nuova legge n. 91 del 1992 è riconosciuto cittadino italiano iure sanguinis (dalla nascita):

  • il minore nato in Italia in qualsiasi data da genitore italiano;
  • il minore che ha esclusivamente la cittadinanza italiana, ossia che non ha né può avere nessun’altra cittadinanza;
  • il minore che rientra in uno dei casi elencati nelle lettere a), a-bis), b), c) e d) dell’articolo 3-bis

– ISTANZE PERVENUTE DAL 28 MARZO 2025

In base alle nuove disposizioni il minore nato all’estero da genitore/i italiano/i è cittadino italiano se:

  1. un genitore ha esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  2. un nonno/nonna ha al momento della nascita del minore– o aveva al momento della sua morte – esclusivamente la cittadinanza italiana (da dimostrare con certificati ufficiali rilasciati dalle autorità straniere: es. certificati negativi di cittadinanza, attestazioni di rinuncia alla cittadinanza straniera, certificato di non iscrizione alle liste elettorali)
  3. il minore non possiede e non può possedere un’altra cittadinanza(inclusi i casi di cittadinanza straniera trasmessa automaticamente o per nascita nel territorio straniero). IMPORTANTE: Anche se i genitori decidono di non registrare il figlio per l’altra cittadinanza, il minore viene comunque considerato cittadino straniero se ha diritto a ottenerla automaticamente → in questo caso, la cittadinanza italiana non si trasmette.
  4. il genitore italiano è stato residente in Italia per almeno 2 anni continuativi dopo aver ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita del figlio/a(da dimostrare con certificato storico di residenza da richiedere al Comune/i italiano/i dove si è risieduto).

Si raccomanda di presentare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore esclusivamente se in possesso dei requisiti.

Qualora non si rientri nella casistica sopra esposta, si raccomanda di leggere le informazioni alla pagina “DICHIARAZIONE DI ACQUISTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER I MINORI STRANIERI FIGLI DI CITTADINI ITALIANI PER NASCITA (IURE SANGUINIS)”, procedura che in alcuni casi permette l’acquisto della cittadinanza italiana per beneficio di legge.

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COME PRESENTARE LA DOMANDA

a)personalmente, previo appuntamento su PRENOT@MI oppure scrivendo a anagrafe.algeri@esteri.it

  1. b)direttamente al proprio Comune di iscrizione AIRE(in questo caso è necessario rivolgersi all’Ufficio di Stato Civile comunale)

l’Ambasciata potrà richiedere ulteriore documentazione integrativa a verifica della sussistenza dei requisiti di legge a seconda della casistica in cui ricade.

 

DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE PER I FIGLI:

  1. Modulo di richiesta compilato e firmato
  2. Copie dei documenti d’identità dei genitori
  3. Documentazione che prova il possesso dei requisiti di cui ai punti 1 oppure 2 oppure 3 oppure 4 del paragrafo sopra indicato.
  4. Atto di nascita originale, debitamente legalizzato/apostillato e tradotto in italiano da traduttore giurato presente nella lista di traduttori di questa Ambasciata
    b) per i nati in altri Paesi UE: atti di nascita in formato internazionale/plurilingue ai sensi del Regolamento UE 1191/2016
    c) per i nati in Paesi extra UE: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione(Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana.
  5. Richiesta di trascrizione dell’atto di matrimonio (clicca qui), ove non già presentata.

per i nati in altri Paesi: atto di nascita integrale rilasciato dall’Autorità competente munito di legalizzazione (Apostille dell’Aja o legalizzazione consolare per atti di Paesi non aderenti alla Convenzione dell’Aja) e di traduzione ufficiale in lingua italiana. Nota bene: le traduzioni devono essere effettuate e legalizzate (con apostille se previsto dalle norme locali, altrimenti dall’Ufficio consolare italiano territorialmente competente) nello Stato di emissione del documento straniero, oppure effettuate e asseverate presso un Tribunale o in Notaio in Italia. L’atto deve contenere il riconoscimento espresso da parte di entrambi i genitori.

 

ISCRIZIONE AIRE

Se il minore vive in Algeria, sarà automaticamente iscritto all’AIRE insieme alla trascrizione della nascita.