Il riconoscimento di figlio risulta di norma nell’atto di nascita estero da trascrivere in Italia.
Esso tuttavia può anche essere contenuto in un atto separato, formato successivamente alla nascita, presso il locale Ufficiale di stato civile o un notaio.
Per essere valido in Italia il riconoscimento effettuato all’estero secondo la normativa locale deve rispettare le condizioni previste dal nostro Ordinamento (art. 250 e seguenti Codice civile) e deve essere contenuto in un atto debitamente legalizzato e tradotto in italiano.
Qualora l’atto di riconoscimento straniero, risultante dall’atto di nascita o da atto separato, non risulti conforme ai requisiti contemplati dalla sopra citata normativa, sarà necessario effettuare il riconoscimento di figlio presso l’Ufficio consolare competente con un verbale ad hoc che andrà ad integrare l’atto di nascita da trascrivere.
Il riconoscimento di figlio può risultare anche da una sentenza straniera che, qualora rispondente ai requisiti previsti dalla Legge n.218/1995, potrà essere riconosciuta in Italia.
Il riconoscimento può essere effettuato sia con sentenza che con provvedimento amministrativo. Il riconoscimento effettuato all’estero è valido anche in Italia qualora rispetti le condizioni previste dalla normativa italiana (art. 250 e segg codice civile).
Ai fini della trascrizione in Italia, deve essere prodotta la copia integrale dell’atto di nascita, con le annotazioni marginali del riconoscimento, debitamente legalizzata e tradotta (v. sezione Traduzione e Legalizzazione dei documenti), e non un semplice certificato.
Nel caso in cui l’ordinamento straniero non preveda il rilascio della copia integrale, potrà essere presentato un certificato che contenga l’annotazione del riconoscimento già effettuato presso le Autorità locali.
Responsabile del Procedimento
Francesca Polenta
Responsabile Ufficio Consolare
Contatti: anagrafe.algeri@esteri.it – +213 0511434/33+224