La legge di diritto internazionale privato n. 218/1995 prevede, quale regola generale, l’automatica efficacia in Italia di sentenze straniere che rispettino alcuni requisiti basilari di compatibilità con l’ordinamento italiano.
I provvedimenti stranieri devono però essere trascritti presso il Comune italiano competente.
Le sentenze straniere, munite di legalizzazione e traduzione in italiano, possono essere presentate per la trascrizione in Italia:
- al Comune italiano, direttamente dall’interessato;
- oppure al Consolato italiano nella cui circoscrizione è stata emessa la sentenza.
Per richiedere la trascrizione è necessario esibire un documento di identità in corso di validità e produrre:
- istanza di trasmissione della sentenza sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000 attestante la sussistenza dei requisiti di cui all’art. 64 della legge 218/1995 nella quale si dichiara che la sentenza è passata in giudicato (se ciò non compare nel testo della sentenza), che non è contraria ad altre sentenze pronunciate da un giudice italiano e che non pende un giudizio davanti a un giudice italiano per il medesimo oggetto e fra le stesse parti;
- copia integrale autenticata della sentenza completa dei requisiti di cui all’art. 64, debitamente legalizzata e tradotta;
- certificato di non appello al divorzio del Tribunale algerino, legalizzato e con traduzione ufficiale in italiano;
- certificato di esecuzione della sentenza di divorzio emesso dal Tribunale algerino, legalizzato e con traduzione ufficiale in italiano;
- fotocopia del passaporto italiano.
L’Ufficiale dello stato civile italiano deve verificare inoltre che la sentenza non produca effetti contrari all’ ordine pubblico.