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NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA CONSOLARE DEI CITTADINI DELL’UNIONE EUROPEA NON RAPPRESENTATI NEI PAESI TERZI.

Il Decreto legislativo 22 dicembre 2017, n. 234, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2018, ha recepito nell’ordinamento italiano la Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015 sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell’Unione non rappresentati nei Paesi Terzi. La direttiva fornisce un impianto sistematico alla prassi normativa e operativa già maturata dagli Stati Membri in materia di assistenza consolare ai cittadini europei. Al contempo, agevola e rafforza la cooperazione tra gli Stati Membri per garantire una più efficace tutela consolare del cittadino europeo non rappresentato. Tale diritto rappresenta una proiezione esterna del concetto di cittadinanza europea e, al contempo, un’espressione del principio di non discriminazione.
L’impianto della nuova disciplina prevede che le Sedi consolari dei Paesi UE, ove richieste, debbano fornire assistenza consolare ai cittadini europei non rappresentati in uno Stato terzo – ed eventualmente ai loro familiari, anche se cittadini extraeuropei – alle stesse condizioni riservate rispettivamente ai cittadini italiani e ai familiari di cittadini italiani.
L’assistenza consolare può esser richiesta nelle seguenti circostanze:

1. Assistenza consolare in caso di fermo, arresto o detenzione
2. Assistenza consolare in favore di vittime di reato
3. Assistenza consolare in caso di incidente o malattia grave
4. Assistenza consolare in caso di decesso (rimpatrio salma/ceneri)
5. Rilascio di documenti di viaggio (percezione dovuta in caso di emissione di ETD)
6. Erogazioni in denaro
7. Assistenza in situazioni di crisi ed emergenza