Ai sensi della normativa in vigore, la domanda di rilascio del passaporto deve essere presentata all’Ufficio competente territorialmente in base alla residenza del richiedente, in Italia o all’estero.
Per potere richiedere il rilascio del passaporto in Algeria, i connazionali devono essere iscritti presso l’anagrafe della cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia ad Algeri e registrati nell’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (AIRE) del comune di riferimento in Italia. Per maggiori informazioni al riguardo, si invita a consultare la sezione “Anagrafe degli Italiani residenti all’estero (AIRE)”.
Solo per comprovati motivi di urgenza e necessità, i cittadini italiani non iscritti all’AIRE possono chiedere il rilascio del passaporto all’Ambasciata d’Italia ad Algeri. In tali casi, l’Ambasciata d’Italia ad Algeri dovrà acquisire preventivamente la delega dell’Ufficio (Questura o Consolato) competente per residenza, circostanza che può comportare, in taluni casi, un allungamento dei tempi del rilascio del passaporto.
Al fine del rilascio del passaporto i cittadini italiani che abbiano compiuto più di 12 anni devono presentarsi presso l’Ufficio consolare, previo necessario appuntamento da prendere tramite il Portale Prenot@Mi.
Il giorno dell’appuntamento, oltre a sottoporsi alla rilevazione delle impronte digitali e all’apposizione della firma digitale, il richiedente dovrà presentare la documentazione di seguito descritta e corrispondere il pagamento dei diritti consolari relativi al rilascio del passaporto italiano.
I minori di 12 anni sono esentati dalla rilevazione delle impronte digitali e dall’apposizione della firma digitale. Per i maggiori di 12 anni, è possibile l’esenzione dalla rilevazione delle impronte digitali e dall’apposizione della firma digitale solo in casi particolari di comprovata impossibilità temporanea o permanente.
DOCUMENTAZIONE NECESSARIA DA PRESENTARE AI FINI DEL RILASCIO DEL PASSAPORTO ORDINARIO
- formulario di richiesta del passaporto, debitamente compilato e sottoscritto dall’interessato (il formulario è disponibile nella sezione modulistica);
- documento di riconoscimento ai sensi del D.P.R. 445/2000, oppure il passaporto scaduto;
- una fotografia recente conforme al formato Icao;
- Si informano i connazionali, genitori di figli minori, che a partire dal 14 giugno 2023 non sarà più necessario presentare l’atto di assenso dell’altro genitore ai fini del rilascio del proprio documento d’identità (passaporto e CIE), ai sensi del D.L. 69/2023. Nello specifico il novellato articolo 3-bis della L. 1185/1967 indica che, quando vi è concreto e attuale pericolo che a causa del trasferimento all’estero questo possa sottrarsi all’adempimento dei suoi obblighi verso i figli, sarà possibile per l’altro genitore richiedere una inibitoria al rilascio del documento. L’istanza potrà essere presentata presso il giudice competente presso il Tribunale ordinario in cui il minore ha la residenza abituale ovvero, se il minore è residente all’estero, il Tribunale nel cui circondario si trova il suo Comune di iscrizione AIRE. Ai fini del rilascio dei documenti per i minori, invece, resta l’obbligo dell’assenso firmato da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale.
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18, atto di assenso di entrambi genitori; (il formulario è disponibile nella sezione modulistica);
- nel caso in cui il richiedente sia un minore di anni 18 e sia nato all’estero, è necessario presentare l’atto di nascita trascritto presso l’Ufficio di stato civile del comune in Italia. Ove la registrazione della nascita in Italia non sia ancora avvenuta, i genitori devono presentare la richiesta di trascrizione dell’atto di nascita del minore presso la cancelleria consolare dell’Ambasciata (si prega di fare riferimento alla sezione stato civile). Si ricorda che i minori che hanno meno di 12 anni NON devono essere presenti per la rilevazione delle impronte digitali, tuttavia In caso di primo passaporto, a maggior tutela del minore, è fortemente consigliata, ai fini dell’identificazione, la presenza del minore dinanzi al pubblico Ufficiale.
- nel caso in cui il richiedente sia anche cittadino algerino, è necessario presentare il passaporto algerino in corso di validità;
- pagamento della tariffa consolare di 116,20 euro nel controvalore di dinari algerini. La tariffa è soggetta a revisione con una cadenza trimestrale.
ATTO DI ASSENSO
L’atto di assenso è una dichiarazione personale che il genitore può sottoscrivere utilizzando l’apposito modulo disponibile nella sezione modulistica.
Il modulo può essere utilizzato nel caso di impossibilita da parte di un genitore di sottoscrivere l’assenso sul modulo di richiesta del passaporto a favore di un minorenne.
All’atto di assenso va allegata una fotocopia del proprio documento di identità. La firma del genitore non cittadino dell’Unione Europea va autenticata dall’Ufficio consolare, o tramite autentica da parte di autorità straniera, debitamente apostillata o legalizzata.
In caso di decesso di uno dei genitori, è necessario presentare l’atto di morte dello stesso.
Per il rilascio del passaporto ad un minorenne, in assenza dell’assenso dell’altro genitore, il Capo della Cancelleria consolare, nella sua veste di Giudice Tutelare dei minori residenti nella circoscrizione può, dopo aver effettuato gli accertamenti di rito, autorizzare il rilascio del passaporto al richiedente con apposito Decreto consolare.
DICHIARAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO PER MINORI DI 14 ANNI
Nel caso in cui un minore di quattordici anni viaggi fuori dal Paese di residenza non accompagnato dai genitori o da chi ne fa le veci è necessario presentare in Consolato una dichiarazione che indichi la o le persone che accompagnano il minore.
Alla dichiarazione di accompagnamento, sottoscritta da entrambi i genitori o dagli esercenti la responsabilità tutoria (art. 14, comma 2 della legge 21 novembre 1967, n. 1185) devono essere allegati i seguenti documenti:
- copia del documento d’identità che il minore utilizzerà per il viaggio;
- copia dei documenti d’identità dei genitori (o esercenti potestà tutoria);
- copia dei documenti d’identità degli accompagnatori;
- prenotazione o biglietto di viaggio (con indicazione dell’itinerario).
La dichiarazione è gratuita e di norma valida per un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno), con destinazione determinata. Il termine massimo di validità della dichiarazione (entro cui devono essere ricomprese la data di partenza e di rientro) è di 6 mesi. La validità non può comunque superare la data di scadenza del passaporto del minore.
La dichiarazione di accompagnamento è disponibile nella sezione modulistica.
Il termine ordinario del procedimento è di 30 giorni, salvo necessità di integrazione di documentazione o verifiche.
Responsabile del Procedimento
Francesca Polenta
Responsabile Ufficio Consolare
Contatti: anagrafe.algeri@esteri.it – +213 0511434/33+224