I connazionali che arrivano e/o si stabiliscono in Algeria sono tenuti a segnalare la propria presenza all’Ambasciata d’Italia in modi diversi a seconda del tipo di soggiorno.
Per soggiorni di breve durata (fino a 90 giorni), ad esempio nei casi di turismo, visite familiari o viaggi d’affari, si consiglia di consultare il sito Viaggiare Sicuri e di registrare il proprio viaggio su Dove Siamo nel Mondo, scaricando, ove possibile, la APP dell’Unità di Crisi della Farnesina sul proprio smart phone.
Per soggiorni di media durata (da 90 giorni fino a un anno), si richiede l’iscrizione presso l’anagrafe consolare ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 71/2011.
Infine, per soggiorni di lunga durata (oltre un anno), è prevista l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.). I cittadini italiani che trasferiscono la loro residenza da un comune italiano all’estero devono farne dichiarazione alla Cancelleria consolare entro novanta giorni dalla data di trasferimento.
Anche nei casi di soggiorno di media durata e di lunga durata si raccomanda di consultare il sito Viaggiare Sicuri e di registrare la propria presenza anche sul sito Dove Siamo nel Mondo.
Infine, per ogni eventuale informazione sulle condizioni che regolano la presenza degli stranieri in Algeria, si rinvia alla sezione a ciò dedicata del sito internet del Ministero dell’Interno e delle Collettività locali della Repubblica Algerina Democratica e Popolare.
ISCRIZIONE TEMPORANEA ALL’ANAGRAFE CONSOLARE (schedario consolare)
L’iscrizione temporanea presso l’anagrafe consolare (schedario consolare) ai sensi dell’art. 8 del D. Lgs. 71/2011, è prevista per coloro che si trovano in Algeria per un periodo che va da tre mesi (90 giorni) ad un anno.
Tale iscrizione viene formalizzata mediante la compilazione del modulo di richiesta di iscrizione anagrafica (sezione modulistica) al quale vanno allegati i seguenti documenti:
- Copia del passaporto italiano.
- Copia del permesso di soggiorno o del visto d’ingresso algerino in corso di validità, ove non ancora in possesso del permesso di soggiorno.
- Documentazione comprovante il proprio soggiorno in Algeria e il periodo di permanenza (ad es., lettera del datore di lavoro attestante la motivazione della presenza in Algeria per motivi di lavoro).
Nel modulo di richiesta occorre indicare l’indirizzo di residenza in Italia ed è necessario selezionare la voce “ai fini dell’iscrizione temporanea” avendo cura di indicare le date del periodo previsto del soggiorno in Algeria. La richiesta del certificato di iscrizione presso l’anagrafe consolare (schedario consolare) va formulata utilizzando l’apposito modulo di richiesta (sezione modulistica).
E’ importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo chiaro e completo aggiornando i propri contatti (telefonici e di posta elettronica) ed eventuali spostamenti comunicandoli via e-mail a: anagrafe.algeri@esteri.it e a connazionali.algeri@esteri.it
Il richiedente l’iscrizione temporanea potrà presentare la documentazione di cui sopra personalmente presso lo sportello dell’Ufficio Servizi Consolari nei giorni e nell’orario di ricezione al pubblico, oppure potrà inviare la richiesta e la relativa documentazione via e-mail ad anagrafe.algeri@esteri.it, utilizzando il proprio indirizzo di posta elettronica o quello della Ditta/Società ove lavora.
L’iscrizione temporanea è gratuita e non comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza. Parimenti, l’iscrizione temporanea non comporta la possibilità di fruire dei medesimi diritti degli italiani iscritti all’AIRE.
ISCRIZIONE ALL’ANAGRAFE ITALIANI RESIDENTI ALL’ESTERO (A.I.R.E.)
Per soggiorni di lunga durata (oltre un anno), è prevista l’iscrizione all’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.).
L’Anagrafe degli Italiani Residenti all’Estero (A.I.R.E.) è stata istituita con legge 27 ottobre 1988, n. 470 e contiene i dati dei cittadini italiani che intendono risiedere all’estero per un periodo superiore ai dodici mesi. Essa è gestita dai Comuni sulla base dei dati e delle informazioni provenienti dalle Rappresentanze consolari all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è un diritto-dovere del cittadino (art. 6 legge 470/1988) e costituisce il presupposto per usufruire di una serie di servizi forniti dall’Ambasciata d’Italia ad Algeri, nonché per l’esercizio di importanti diritti, quali per esempio:
- la possibilità di votare per corrispondenza alle elezioni politiche e referendum;
- la possibilità di ottenere il rilascio o rinnovo di documenti di identità e di viaggio, nonché certificazioni;
- la possibilità di rinnovare la patente di guida.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono – per contro – iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L’iscrizione all’A.I.R.E. comporta la contestuale cancellazione dall’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) del Comune di provenienza.
Si informa che, a seguito della recente entrata in vigore dell’art. 1 comma 242 della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, è prevista una sanzione pecuniaria fino a 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni.
In proposito, si fa presente che:
- la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988. L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia.
- le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) “a seguito della registrazione dell’atto di nascita” e d) “per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero” dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.
ATTENZIONE: Nei casi previsti dalla Legge, l’iscrizione all’A.I.R.E. può anche avvenire d’ufficio, sulla base di informazioni di cui l’Ufficio consolare sia venuto a conoscenza. Infatti, ai sensi dell’art. 6, comma 9, della legge 470/1988, gli uffici consolari sono tenuti a provvedere alla iscrizione d’ufficio all’A.I.R.E. ogniqualvolta un cittadino italiano residente all’estero che non abbia provveduto ad effettuare la propria dichiarazione di iscrizione all’A.I.R.E. faccia richiesta alla Cancelleria Consolare di atti, documenti o certificati.
Modalità di iscrizione all’A.I.R.E.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è effettuata a seguito di dichiarazione resa dall’interessato all’Ufficio consolare competente per territorio, entro 90 giorni dal trasferimento della residenza.
Tale dichiarazione deve essere trasmessa, in via prevalente, tramite il portale FAST-IT. Tale modalità consente il vantaggio e la possibilità, tra le altre cose, di non doversi recare personalmente al Consolato.
In alternativa, la richiesta di iscrizione all’A.I.R.E. può essere trasmessa via mail all’indirizzo anagrafe.algeri@esteri.it oppure presentata di persona in Cancelleria Consolare negli orari di apertura al pubblico.
Per iscriversi all’AIRE occorre:
- Utilizzare in via prioritaria il portale FAST-IT.
- In alternativa, ove non sia possibile usare il portale FAST-IT, compilare il formulario disponibile nella sezione modulistica;
- Disporre di un documento che provi l’effettivo domicilio nella circoscrizione consolare (permesso di lavoro, carta di soggiorno, carta di identità straniera, bollette, contratto di affitto, ecc.). È importante che il connazionale comunichi il proprio indirizzo in modo corretto e completo indicando il codice postale algerino. Eventuali documenti in lingua araba devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana effettuata da un traduttore giurato (sezione modulistica).
- Preparare una foto e una fotocopia del passaporto o della carta d’identità.
In caso di presentazione della domanda di iscrizione via mail, allegare i documenti di cui ai punti 2, 3 e 4 e scrivere ad anagrafe.algeri@esteri.it. In caso di iscrizione di persona, portare tali documenti in Cancelleria Consolare nei giorni e negli orari di apertura.
L’iscrizione all’A.I.R.E. è gratuita e decorre dalla data di presentazione della domanda, purché completa.
Aggiornamento dell’A.I.R.E.
L’aggiornamento dell’A.I.R.E. dipende dal cittadino. Per questo, è molto importante che l’interessato deve tempestivamente comunicare, attraverso il portale Fast-IT, all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione (per variazioni all’interno della circoscrizione consolare dell’Algeria, utilizzare o Fast-IT o il modulo nella sezione modulistica; per trasferimenti in altro Paese estero utilizzare FAST-IT o contattare l’Ambasciata/Consolato italiano di riferimento);
- le modifiche dello stato civile anche per l’eventuale trascrizione in Italia degli atti stranieri (matrimonio, nascita, divorzio, morte, ecc.;
- il rientro definitivo in Italia (comunicare direttamente al Comune in Italia);
- la perdita della cittadinanza italiana.
Il mancato aggiornamento delle informazioni, in particolare di quelle riguardanti il cambio di indirizzo, rende impossibile, tra l’altro, il contatto con il cittadino e il ricevimento della cartolina o del plico elettorale in caso di votazioni.
Per tale ragione, si raccomanda l’utilizzo del portale FAST-IT, che agevola molto le modalità di variazione dei propri dati.
Cancellazione dell’A.I.R.E.
La cancellazione dall’A.I.R.E. avviene:
- per iscrizione nell’Anagrafe della Popolazione Residente (A.P.R.) di un Comune italiano a seguito di trasferimento dall’estero o rimpatrio;
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana;
- per trasferimento nell’A.I.R.E. di un altro Comune italiano.
Rientro definitivo in Italia – Agevolazioni doganali
Il cittadino italiano residente all’estero da almeno 12 mesi che trasferisce la propria residenza in Italia ha diritto ad agevolazioni doganali e – a seconda delle normative regionali, provinciali o comunali – a eventuali contributi finanziari.
Le esenzioni doganali si applicano alle masserizie possedute e usate dal richiedente e destinate ad uso personale oltre che all’autovettura posseduta da almeno 6 mesi.
Il rientro delle masserizie deve avvenire entro 12 mesi dalla data dichiarata come ultimo giorno di residenza all’estero.
Per i dettagli si rimanda al sito web dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Al fine di ottenere le esenzioni doganali di cui sopra, è necessario sottoscrivere e presentare alla Cancelleria Consolare, unitamente al proprio Passaporto, una Dichiarazione di rimpatrio consistente in un’autocertificazione con la quale il richiedente dichiara di essere residente all’estero da almeno 12 mesi e indica la data di partenza dalla circoscrizione consolare, nonché il Comune italiano e l’indirizzo completo presso il quale ha eletto la propria residenza. A tale dichiarazione dovrà essere allegata la lista delle masserizie che saranno trasportate in Italia, firmata dal richiedente in ogni sua pagina.
Il modello di autodichiarazione è disponibile nella sezione modulistica del sito internet.
La Cancelleria Consolare, dopo aver autenticato la firma del richiedente sulla dichiarazione di rimpatrio e vidimato la lista delle masserizie (originale più due copie), provvederà al rilascio della certificazione consolare per l’esenzione doganale (in duplice copia).