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Aggiornamenti normativi su regime sanzionatorio per mancata iscrizione all’AIRE

Aire

Nel rammentare che l’iscrizione all’AIRE è un diritto-dovere del cittadino (Legge n. 470/1988, art. 6) e costituisce il presupposto per usufruire dei servizi consolari forniti dalle Rappresentanze diplomatico-consolari italiane all’estero, nonché per l’esercizio di altri importanti diritti, si informa l’utenza della recente entrata in vigore della Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, il cui art. 1, comma 242, introduce una sanzione pecuniaria fino a 1.000 Euro per ogni anno di mancata iscrizione all’A.I.R.E., per un massimo di 5 anni.

In proposito, si fa presente che:

  • la normativa in parola e le sanzioni da essa previste si applicano esclusivamente ai cittadini italiani iscritti nell’Anagrafe della Popolazione Residente di un Comune in Italia che si trasferiscono all’estero e non ottemperano agli obblighi di iscrizione all’A.I.R.E. previsti dai commi 1 e 4 dell’art. 6 della Legge 470/1988. L’accertamento di eventuali violazioni in materia di iscrizione anagrafica e l’irrogazione di eventuali sanzioni rimangono di competenza esclusiva dei Comuni in Italia;
  • le sanzioni in parola non si applicano alle iscrizioni anagrafiche effettuate ai sensi dei commi c) “a seguito della registrazione dell’atto di nascita” e d) “per acquisizione della cittadinanza italiana da parte di persona residente all’estero” dell’art. 2 della menzionata Legge 470/88, poiché esse non sono effettuate per trasferimento della residenza da un Comune italiano all’estero.

Si raccomanda di consultare la pagina del sito web di questa Ambasciata dedicata alle modalità di iscrizione all’AIRE.